Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.».