Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono applicabili solo in mancanza, o previo esaurimento, delle vigenti graduatorie di idonei che rientrino nel personale di cui al comma 3 relative a concorsi banditi nell'ultimo biennio ed in mancanza dei vincitori di concorso sempre rientranti tra il personale indicato nel medesimo comma.