37-bis.56.
inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Al fine di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni istituzionali, il personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato in ruolo, nel limite massimo previsto dalla pianta organica, mediante apposito esame colloquio, tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione presieduta dal presidente e da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza. L'inquadramento avverrà nella qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nei predetti contratti ai fini dell'equiparazione funzionale ed economica e nel limite delle risorse assicurate a legislazione vigente in via continuativa dagli articoli 335 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.