Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione da aggiungere inoltre: È altresì abrogato l'articolo 70-ter disp. att. del codice di procedura civile.