Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:
Capo VIII-bis.
DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Art. 62-bis.
(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;
e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto al Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.
Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:
Capo VIII-bis.
DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Art. 62-bis.
(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;
e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto al Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.