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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.41.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2008  [ apri ]
52.41.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma la parola: «sentenza»è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento», e la parola: «impugnata»è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, la parola: «sentenza»è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:
«6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali.».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.».
9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».
11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».
12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.».

Il Governo