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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.53.34.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2008  [ apri ]
0.53.34.20.

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15- bis. L'articolo 366, primo comma, n. 6, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, mediante trascrizione delle pani ritenute rilevanti.
15-ter. Nell'articolo 375, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
L'ordinanza deve contenere esclusivamente la sintetica esposizione delle ragioni di diritto della decisione.
15-quater. L'articolo 380-bis, terzo comma, è sostituito dal seguente:
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle pani, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

em. 53.34.