Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il Giudice istruttore su istanza di tutte le pani, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.