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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.53.34.12.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2008  [ apri ]
0.53.34.12.
approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: Il Giudice istruttore su istanza di tutte le pani, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

em. 53.34.