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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.52.41.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2008  [ apri ]
0.52.41.27.

Dopo il comma 9 inserire il seguente: 9-bis. secondo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata condanna la pane procedente che ha agito senza la normale prudenza, al risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della pane che ne ha fatto domanda. Nei casi previsto dai commi precedenti l'ammontare del risarcimento del danno è equitativamente determinato in misura non inferiore alla metà e non superiore al doppio della somma minima liquidabile per le spese del giudizio, salvo che la parte non dimostri un danno maggiore.

em. 52.41.