Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: «il primo comma è sostituito dal seguente»:
«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;.