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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53.34.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2008  [ apri ]
53.34.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.».
3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere».
4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.
5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. II terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».
7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».
10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.
17. Al primo comma dell'articolo 392 dei codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Il Governo