stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2008  [ apri ]
25.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Il Governo