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Legislatura XVI

Proposta emendativa 75.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
75.1.
inammissibile

Aggiungere in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso dell'applicabilità della destinazione della quota di imposta di cui alle medesime disposizioni, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, anche alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano altresì nei senso che si prevede che le quote di imposta destinate dai contribuenti a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non possano esserne destinatari siano devolute e proporzionalmente ripartite fra tutti i soggetti che sono stati ammessi alla destinazione della quota dei cinque per mille nell'anno in corso ovvero in quello immediatamente successivo».

I Relatori