Al comma 1, capoverso articolo 702-bis sostituire il quinto comma con il seguente:
Nell'ipotesi di proporzione di domanda riconvenzionale o di chiamata di un terzo in garanzia, il convenuto deve chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza, assegnando un termine preventivo per la citazione del terzo.
La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.