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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53.26.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
53.26.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articolo 669-octies e 669-decies».

2. Nel secondo comma le parole «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.