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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53.19.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
53.19.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. L'articolo 191, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti».

5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:
«Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato».