Sostituire il comma 13, con il seguente:
1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».