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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.16.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
52.16.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:
12-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».