Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
1. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
Art. 152-bis. - (Durata del processo). - 1. Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
2. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.