Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A immediata tutela degli utenti, acquirenti di veicoli, le case costruttrici e le loro rappresentanze ufficiali, nonchè i venditori, non possono interporsi nel procedimento di immatricolazione e immissione in circolazione a favore del compratore o dell'utilizzatore finale di un veicolo, nè nel procedimento di trasferimento di proprietà. Il sistema informatico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvisare preventivamente il presentatore di una formalità degli eventuali vincoli o gravami insistenti sul veicolo interessato e deve inoltre impedire in tali circostanze la formalità di cancellazione dalla circolazione, se per motivazioni diverse dalla rottamazione.