Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere».