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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.09.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
4.09.
inammissibile

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.