Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Al farmacista è altresì consentito, con i medesimi limiti temporali e previo assenso dell'Ordine provinciale, di trasferire la farmacia nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza.».