Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, così come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.