Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le approvazioni e autorizzazioni riguardanti le aree protette nazionali e regionali continuano ad essere applicati i termini stabiliti dalle norme vigenti. È sempre ammesso il ricorso alle Conferenze di servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla presente legge.