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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1441-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008  [ apri ]
21.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria).

1. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, lettera b), dopo le parole: le strutture accreditate; aggiungere le seguenti: la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia.
2. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della equiordinazione.

3. All'articolo 8-quinquies, il comma 2 lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è così modificato: il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica.
4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: «che indicano»: in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale,.
5. All'articolo 8-sexies, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie.