stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 54.8. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
54.8.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 54. - 1. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».

ex 0. 54. 9. 2.