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Legislatura XVI

Proposta emendativa 54.6. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
54.6.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 573 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».

ex 53. 05.