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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53.23. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
53.23.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 360, quarto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell' istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso».

vedi 53. 22.