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Legislatura XVI

Proposta emendativa 53-bis.7. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
53-bis.7.

Sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. - (Atti preliminari). - Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.
L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilitàè comunicata alle parti costituite.
Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma».