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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.32. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
52.32.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.».

ident. 52.33.
ex 52. 12.