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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.31. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
52.31.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.
Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle parti, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse».

ex 0. 52. 41. 31.