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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.02. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2008  [ apri ]
19.02.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in basead un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione»;
c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.»
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti».

ex 21. 02.