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Legislatura XVI

Proposta emendativa 52.33. in Assemblea riferita al C. 1441-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2008  [ apri ]
52.33.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
«Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

ident. 52.32.
ex 0. 52. 41. 16. e 52. 01.