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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2008  [ apri ]
4.03.
approvato

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti). Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.