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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«2-bis. I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate. Qualora vengano segnalate condotte ricadenti nel delitto richiamato al comma 1, il giudice dispone la sospensione della misura alternativa e la ripresa della misura detentiva».