Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«2-bis. Nel corso del procedimento per il reato di cui all'articolo 1 della presente legge, il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo, con messa alla prova per un periodo determinato e sulla base di un progetto contenente prescrizioni accettate dall'imputato. Nel caso di esito positivo della prova è dichiarata l'estinzione del reato.
Qualora venga segnalata la ripresa della condotta criminosa del reato richiamato al comma 1, il giudice, previa fissazione senza indugio della relativa udienza, può porre fine alla sospensione del processo e disporne la continuazione.