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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.34. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
1.34.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 612-bis», con il seguente:

Art. 612-bis.
(Atti persecutori).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni prevista dall'articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia di ufficio nei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo, ovvero se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, su richiesta della medesima o di altra persona offesa, con provvedimento del questore territorialmente competente.