Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate e insistenti, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionargli un grave stato di sofferenza psichica anche non patologica, ovvero un fondato timore per l'incolumità o la sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto o comunque di una persona legata da relazione affettiva ovvero da arrecare un significativo pregiudizio alle ordinarie condizioni di vita, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».