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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
1.13.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a quercia della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.