Al comma 1, lettera a) al capoverso Art. 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Art. 612-bis. - (Delitto di molestie insistenti). - Chiunque, ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.