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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.09. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
4.09.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale). - 1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 611-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.
2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.