Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale nonché dei comportamenti discriminatori fondati sulle condizioni personali anche di disagio psicofisico, sull'identità di genere e sugli orientamenti sessuali.