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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Istituzione del numero verde nazionale). 1. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 di euro.

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento di cui al Fondo antiviolenza, di cui all'articolo 2, comma 463 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.