stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
3.5.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 282 bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: (Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
b) al comma 1, dopo le parole «casa familiare» inserire le parole «o gli altri luoghi frequentati dalla persona offesa»;
c) al comma 1, dopo le parole «del giudice che procede» inserire le parole «ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti cumulativamente ed anche successivamente al provvedimento di cui al comma l. Tuttavia, il provvedimento di cui al comma 3, anche se assunto successivamente, perde efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma l. Il provvedimento di cui al comma 3, se è adottato a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile, in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
e) dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 282-ter. - (Obblighi di comunicazione) - I provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, sono immediatamente comunicati, dal giudice che procede, alla competente autorità di pubblica sicurezza, ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in materia di anni e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.