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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
2.8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ammonimento).

1. In alternativa alla querela, per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore territorialmente competente, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.