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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1440

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2008  [ apri ]
1.15.

Al comma 1, capoverso articolo 612-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa reiteratamente minaccia o molesta idonea a suscitare in taluno una sofferenza psichica o un grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva o, ancora, ad arrecare un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.