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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.55. in Assemblea riferita al C. 1440-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2009  [ apri ]
5.55.

Al comma 1, sostituire le parole da: le istituzioni pubbliche fino a: tali strutture con le seguenti: i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza.