Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Gratuito patrocinio). 1. Le parti offese del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale sono ammesse al gratuito patrocinio di cui agli articoli da 74 a 141 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.