Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le richieste della Corte sono redatte in forma scritta in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.
2-ter. Gli atti e i documenti trasmessi alla Corte in esecuzione di una richiesta di cooperazione sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue di lavoro della medesima Corte.